Il modello Eas – riguardante la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - è un documento che devono inviare gli enti non commerciali aventi natura associativa all’Agenzia delle Entrate.
SCADENZA: L’obbligo scade il 31 marzo 2023 per le entità i cui dati già inviati sono variati nel corso del 2022; le nuove associazioni devono provvere entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Gli enti non commerciali aventi natura associativa che intendono fruire della non imponibilità per quanto riguarda le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti sono tenuti ad inviare il modello EAS.
Dunque, il mancato invio ha come conseguenza la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi nonché l’imponibilità dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente.
Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, direttamente oppure mediante un intermediario abilitato.
La normativa del CTS (codice del Terzo settore) dispone che non devono quindi inviare il modello EAS gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Inoltre non ne sono tenuti:
Altresì, alcuni soggetti possono compilare solo alcune parti del modello Eas e cioè:
Ciò posto, devono compilare il modello Eas in modo completo le associazioni non riconosciute diverse da quelle indicate e che:
Non tutte le variazioni dei dati devono essere comunicate; il modello non va inviato nel caso in cui le novità attengono a:
Qualora non si adempia all’invio entro il 31 marzo o nei 60 giorni richiesti (per nuova costituzione) si potrà regolarizzare la propria posizione – se non sia stata già constatata la violazione o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento - presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, e versando, contestualmente, la sanzione di 258 euro, tramite remissione in bonis col modello F24.
E’ esclusa la compensazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti (richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008,) il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
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