Modello EAS, a breve la presentazione

Pubblicato il 20 marzo 2023

Il modello Eas – riguardante la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - è un documento che devono inviare gli enti non commerciali aventi natura associativa all’Agenzia delle Entrate.

SCADENZA: L’obbligo scade il 31 marzo 2023 per le entità i cui dati già inviati sono variati nel corso del 2022; le nuove associazioni devono provvere entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Modello EAS, perché presentarlo

Gli enti non commerciali aventi natura associativa che intendono fruire della non imponibilità per quanto riguarda le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti sono tenuti ad inviare il modello EAS.

Dunque, il mancato invio ha come conseguenza la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi nonché l’imponibilità dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente.

Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, direttamente oppure mediante un intermediario abilitato.

Modello EAS, soggetti esclusi

La normativa del CTS (codice del Terzo settore) dispone che non devono quindi inviare il modello EAS gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Inoltre non ne sono tenuti:

Altresì, alcuni soggetti possono compilare solo alcune parti del modello Eas e cioè:

Ciò posto, devono compilare il modello Eas in modo completo le associazioni non riconosciute diverse da quelle indicate e che:

Modifiche che non rilevano ai fini del Modello EAS

Non tutte le variazioni dei dati devono essere comunicate; il modello non va inviato nel caso in cui le novità attengono a:

Mancato invio nei termini: regolarizzazione

Qualora non si adempia all’invio entro il 31 marzo o nei 60 giorni richiesti (per nuova costituzione) si potrà regolarizzare la propria posizione – se non sia stata già constatata la violazione o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento - presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, e versando, contestualmente, la sanzione di 258 euro, tramite remissione in bonis col modello F24.

E’ esclusa la compensazione.

Perdita dei requisiti

In caso di perdita dei requisiti qualificanti (richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008,) il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy