E’ disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate il nuovo modello per la comunicazione dei dati Iva annuali, corredato dalle relative istruzioni.
Salvo alcune eccezioni, il modello deve essere presentato al Fisco entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno. Nel 2010 la scadenza è prorogata al 1° marzo, essendo il 28 febbraio domenica.
Le nuove bozze tengono conto delle principali novità legislative messe a segno lo scorso anno. In particolare, si infittisce la lista di coloro che possono essere esonerati dall’invio del modello. Sono esclusi, per esempio, tutti coloro che presentano la dichiarazione annuale Iva, modello Iva 2010, entro il mese di febbraio: sia essi contribuenti con importi a credito che a debito. Sono altresì esonerati dalla comunicazione annuale dei dati Iva le persone fisiche che nel 2009 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 25mila euro, che sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale.
Nel caso di operazioni straordinarie - a seguito dell’estinzione del soggetto coinvolto nell’operazione stessa - la dichiarazione Iva va presentata solo dal soggetto subentrante, che deve presentare oltre alla sua dichiarazione anche il modulo relativo alle operazioni del soggetto estinto. Nel caso in cui, l’operazione non ha comportato l’estinzione di uno dei due soggetti coinvolti, la dichiarazione Iva deve essere presentata da ciascuno dei soggetti dell’operazione, a patto che non vi sia stata la cessione del debito o del credito Iva. Altrimenti, obbligato alla presentazione è il soggetto “avente causa” , che deve seguire le stesse modalità previste nel caso di estinzione del “dante causa”: cioè, deve indicare nel rigo VA1, campo 1, la partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce e barrare òa casella 2 dello stesso rigo, per indicare che l’attività continua in capo al nuovo soggetto.
Nelle istruzioni alla compilazione del modello per la comunicazione annuale Iva vengono riportate, oltre all’elenco dettagliato dei soggetti esonerati, anche le modalità di presentazione della comunicazione relativa all’anno 2009 da parte dei soggetti non residenti, che sulla base della normativa previgente, hanno operato in Italia mediante una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta. Per tali soggetti, si specifica che per essi non è consentito assumere una duplice posizione Iva (Decreto legge n. 135/2009) e, dunque, scatta l’obbligo di invio telematico con preventiva richiesta di abilitazione al Centro operativo di Pescara.
La presentazione del modello di comunicazione Iva annuale deve avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o mediante intermediari abilitati.
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