Il Consiglio Nazionale dell’Ordine del Consulenti del Lavoro chiede di prorogare, almeno al 30 novembre 2021, il termine ultimo per la trasmissione del modello 770/2021. La lettera a firma della Presidente del CNO, Marina Calderone, indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, evidenzia che la predetta scadenza a cui sono interessati tutti i sostituti d’imposta si colloca all’interno di un calendario denso di adempimenti per l’intera categoria di professionisti rappresentata che, ancora oggi, è particolarmente impegnata dagli istituti emergenziali a supporto di lavoratori ed imprese.
Attualmente la scadenza per l’invio della dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’anno 2021 è fissata al 2 novembre, in quanto il 31 ottobre, quest’anno, cade di domenica ed il 1° novembre è un altro giorno festivo.
La richiesta del CNO appare fondata anche in ragione dei nuovi campi inseriti nel modello 770/2021 ed inerenti alla gestione della sospensione dei versamenti attuata dai sostituti d’imposta nell’anno fiscale 2020, sicché una proroga al 30 novembre 2021 garantirebbe la serenità necessaria per operare al meglio nell’interesse di lavoratori ed imprese.
Si rammenta che quest’anno, il numero massimo di flussi consentito per la trasmissione della dichiarazione dei sostituti d’imposta è pari a tre, sulle cinque tipologie di ritenute individuabili (“Dipendente”; “Autonomo”; “Capitale”; “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”).
Per i quadri “ST” ed “SV”, invece, il nuovo campo “Nota” ed il campo “Importo sospeso” consentiranno di ricostruire la gestione delle oltre dodici tipologie di sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali effettuate nel corso del 2020.
Individuato il codice della disciplina applicabile alla sospensione effettuata, il singolo rigo dovrà contenere esclusivamente i campi relativi al periodo di riferimento, l’importo trattenuto, il codice tributo, il codice della regione laddove si tratti di addizionali regionali all’IRPEF ed il campo “7” relativo agli importi versati nel corso del 2020, anche se avvenuti parzialmente.
Tra le novità, si rammenta il quadro SX 1, colonna 6, dedicato al riconoscimento del c.d. Premio Covid-19, istituto per le giornate di effettivo lavoro prestate nel corso del mese di marzo 2020 (codice tributo 1699) ed il rigo SX49 riservato alle imprese che hanno riconosciuto ai propri lavoratori dipendenti il c.d. Trattamento integrativo (Codice tributo 1701).
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