Modello 730/2015. Dall’Agenzia ritocchi alle istruzioni per la compilazione

Pubblicato il 23 marzo 2015 Con il provvedimento del 20 marzo 2015 (n. 39957), l’Agenzia delle Entrate apporta alcune modifiche alle istruzioni al modello di dichiarazione 730/2015, al fine di adeguarle alle disposizioni normative intervenute dopo il 15 gennaio 2015 (data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del suddetto modello dichiarativo), oltre che per correggere alcuni errori materiali riscontrati dopo la pubblicazione del modello stesso sul sito internet dell’Amministrazione finanziaria.

Due per mille

Tra le modifiche, anche l'indicazione dell’elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del 2 per mille dell’Irpef.

Inizialmente nel paragrafo 10 delle istruzioni - quello relativo alla “Scelta del 2 per mille dell’Irepf” - era stato specificato che l’elenco dei possibili beneficiari sarebbe stato comunicato in un secondo momento. Dopo la risoluzione n. 27/E/2015, del 17 marzo scorso, contenente l’elenco dei partiti politici cui è possibile destinare il 2‰ della propria Irpef, è stata sostituita la frase “verrà reso noto successivamente”con l’elenco dettagliato dei partiti beneficiari che è stato appunto aggiunto nella penultima pagina delle istruzioni del modello 730/2015. L’elenco, oltre che indicare il nome del partito politico, riporta per ciascuno di essi anche il codice di identificazione.

Esenzione Imu

In materia di Imu sui terreni agricoli, dopo il Dl 4/2015 del 24 gennaio, che ha introdotto ulteriori criteri per l’esenzione, e la risoluzione 2/Df, del 3 febbraio, con la quale il dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla loro applicazione, si è dovuto specificare come segnalare i casi in cui i suddetti terreni sono esenti da Imu, ai sensi del citato decreto legge.

È stato specificato in tutti i casi di “Imu non dovuta” (colonna 9), la relativa casella va barrata e non vanno più indicati specifici codici per identificare le diverse situazioni che determinano l’esenzione.

Responsabilità civile per danni derivanti da rilascio di visto di conformità

L’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), a seguito di una segnalazione sulle difficoltà che i Caf e i professionisti riscontrerebbero nel trovare sul mercato le dovute coperture assicurative per il rilascio del visto di conformità sui mod 730 precompilato (Dlgs semplificazioni fiscali), accoglie le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate e, così, sbloccando l’impasse che si sarebbe venuto a creare, ribadisce che la somma che i soggetti che prestano assistenza fiscale sarebbero tenuti a pagare in caso di errori ha natura risarcitoria e non di sanzione amministrativa.

Finora, infatti, le compagnie di assicurazioni hanno dimostrato difficoltà a stipulare polizze per assicurare la responsabilità civile per i danni derivanti dal rilascio del visto di conformità proprio per l’ampliamento degli importi di cui sarebbero tenuti a rispondere Caf e professionisti.

Viceversa, con il chiarimento dell’Amministrazione finanziaria, fatto proprio dall’Ivass, si assicura ora che la copertura dei visti di conformità non contrasta più con le regole del Codice sulle assicurazioni private (Cap) e del regolamento dell’istituto di vigilanza che vietano le assicurazioni sul pagamento di sanzioni amministrative. Manca ora solo un accordo per definire le modalità di copertura di tale rischio.
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