L’Inps interviene a riepilogare requisiti e scadenze in merito all’attività di assistenza fiscale effettuata ai propri sostituiti.
Con la pubblicazione del messaggio n. 2207 del 14 giugno 2023, infatti, in qualità di sostituto di imposta, l’Istituto conferma la disponibilità a svolgere assistenza fiscale e ad effettuare le relative operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile del modello 730.
In via preliminare, l’Istituto rammenta che il rapporto di sostituzione, necessario affinché possa prestare attività di assistenza fiscale, non ricorre in caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte o assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare), nonché nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2023.
I modelli 730/4 trasmessi dall’Agenzia delle Entrate riportano i conguagli derivanti dalla dichiarazione 730 che i sostituti d'imposta effettueranno sulle prestazioni erogate al dichiarante; l’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 solo se nel 2023 il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF.
Diversamente, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze con diniego evidenziato dai seguenti tre codici predisposti ad hoc dall’Agenzia delle entrate:
Per l’assistenza fiscale 2023, i contribuenti possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti accedendo, con SPID almeno di livello 2, CIE o CNS, al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale.
Il servizio permette la consultazione dei seguenti dati:
Il risultato contabile della dichiarazione è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4 al rigo 161, se a debito del contribuente, o al rigo 163, se a credito.
NOTA BENE: il servizio consente ai contribuenti di trasmettere anche la richiesta di annullamento e/o variazione della seconda rata d’acconto Irpef o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta. L’annullamento o la variazione della seconda rata di acconto prevista per il mese di novembre 2023 può subire peraltro un differimento in relazione al momento in cui viene effettuata la richiesta di variazione; qualora la richiesta pervenga dopo l’elaborazione delle prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2023, la riduzione verrà applicata nella successiva mensilità di dicembre 2023, rimborsando l’importo della seconda rata trattenuta nel mese di novembre 2023.
Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, sia impossibilitato a completare i conguagli a debito del modello 730/4, invierà comunicazione all’interessato o agli eredi con l’invito a provvedere autonomamente secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti dall’Inps devono essere versati dagli eredi all’Agenzia delle Entrate senza che siano dovuti gli acconti delle imposte per il 2023.
Le somme a credito non rimborsate potranno essere oggetto della dichiarazione dei redditi dell’anno 2024 per conto della persona deceduta; in alternativa, gli eredi potranno chiederne il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730/4, fissato al 30 settembre 2023, è posticipato al 2 ottobre 2023, ricadendo di sabato il 30 settembre 2023.
La rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve invece concludersi entro il mese di novembre 2023.
NOTA BENE: in considerazione dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate, l’Istituto precisa che non è possibile garantire l’applicazione del numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta se la risultanza contabile sia ricevuta nei mesi successivi a quello di giugno.
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