Con il provvedimento n. 90915/2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche ai modelli di dichiarazione Redditi 2017-ENC, Redditi 2017-SC, Redditi 2017-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2017, Irap 2017, nonché delle relative istruzioni e delle istruzioni generali comuni ai modelli Redditi 2017 delle società e degli enti approvati con separati provvedimenti del 31 gennaio 2017.
Analogamente, con lo stesso provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Redditi 2017-ENC, Redditi 2017-SC, Redditi 2017-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2017 e Irap 2017, che sono state approvate con separati provvedimenti del 15 febbraio 2017.
La necessità di intervenire su tali modelli di dichiarazione e relative istruzioni è sorta per consentire l'adeguamento degli stessi alla normativa entrata in vigore successivamente alla loro approvazione e per permettere la correzione di alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla loro pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La modifica apportata ai modelli Redditi e Irap 2017 si è resa necessaria per far spazio alla proroga prevista dal Dl n. 244/2016 (Milleproroghe), che prevede uno slittamento di 15 giorni del termine per la presentazione delle rispettive dichiarazioni per le imprese interessate dalle novità sul bilancio (Dlgs 139/2015).
Così i citati modelli e le relative istruzioni sono stati rivisti con l'introduzione nel frontespizio delle dichiarazioni di una nuova casella denominata «articolo 13-bis», che va barrata dai soggetti che redigono per la prima volta il bilancio, in conformità ai nuovi principi contabili Oic in vigore dal 2016.
Per tali soggetti, infatti, il termine per presentare le dichiarazioni dei redditi e Irap relative al 2016 (modelli Redditi 2017 e Irap 2017) è stato posticipato al 15 ottobre 2017 e slitta ulteriormente a lunedì 16 ottobre 2017.
Inoltre, i suddetti modelli hanno subito una rivisitazione anche per tener conto del nuovo limite alle compensazioni orizzontali dei crediti d'imposta, che è sceso a 5mila euro per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 50 del 2017.
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