A seguito dell’introduzione del modello 730 precompilato, ormai al suo secondo anno di vita, sono state apportate interessanti novità per quanto concerne i controlli formali che possono essere effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ai sensi dell’ art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. Tali controlli consistono in operazioni di verifica effettuate dall’Agenzia delle Entrate sulla conformità dei dati indicati nel modello 730 precompilato con:
- la documentazione che il contribuente deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- con i dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti;
- con i dati forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.
Per attestare la correttezza dei dati dichiarati nel modello 730 precompilato, il contribuente che ha subito una procedura di controllo formale, può essere invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione a disposizione ed a fornire chiarimenti, in caso di difformità tra i dati in possesso del fisco e quanto indicato nel modello 730.
Con riferimento alla dichiarazione precompilata, il D.lgs. 175/2014 prevede una specifica disciplina relativa ai poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate e inoltre, l’ultima Legge di Stabilità, a partire dai modelli 730 che sono presentati nel 2016, ha abrogato l'esonero dall'effettuazione dei controlli preventivi di cui all'art. 1, comma 586, L. 147/2013, nel caso di presentazione diretta del contribuente o tramite il sostituto d'imposta, della dichiarazione precompilata senza modifiche.
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