Dall’1 gennaio 2017 sono stati abrogati i seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria:
indennità di mobilità ordinaria;
trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia;
per cui è venuto meno l’obbligo di versamento del:
contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile;
contributo d’ingresso alla mobilità;
contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile.
Le aziende che hanno avviato una procedura di licenziamento collettivo ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità mentre, nel caso in cui i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso in questione.
Grazie al venir meno dell’obbligo di versamento del contributo d’ingresso, le aziende hanno diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto.
Le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate dalla denuncia UniEmens di competenza gennaio 2017, utilizzando il codice “G800”, avente il significato di “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91”.
Il messaggio INPS n. 99 dell’11 gennaio 2017 specifica che gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.
Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
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