Mobilità dipendenti di studi professionali: il presidente dell’ANCL protesta
Pubblicato il 25 aprile 2014
Con messaggio 2761 del 21 febbraio 2014, l'INPS ha sostenuto che i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che non esercitano attività d'impresa - in particolare si tratta di studi professionali - non possono usufruire dei benefici contributivi previsti dalla Legge n.
223/91.
Il Presidente ANCL, Francesco Longobardi, ritenendo discriminante la posizione dell’Istituto ed in contrasto con quella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, espressa con la risposta all'interpello n.
10 dell’8 marzo 2011, ha scritto ai vertici
INPS per contestare tale scelta, evidenziando che il
messaggio n. 2761/2014 non risulta compreso nell’elenco ufficiale pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, chiedendo la conferma dell’esistenza di tale documento e, in caso di risposta positiva, l’
annullamento delle istruzioni ivi contenute.
L’INPS, nella sua risposta alquanto articolata ha sostenuto che il mancato riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla Legge 223/91 ai lavoratori licenziati da datori di lavoro che non esercitino attività di impresa,
non appare in contrasto con il citato interpello del Ministero del Lavoro che si soffermava sulla problematica dell’iscrivibilità dei lavoratori indicati nelle liste di mobilità e della possibile fruizione delle risorse finanziarie destinate all’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, ma non sulla possibilità di fruire dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991.
Nonostante tale risposta, l’ANCLSU in data
24 aprile 2014 ha dato notizia che il Presidente ANCL si sta attivando presso il Ministero del Lavoro per conoscere la condivisione o meno della risoluzione adottata dall'Inps.