Mobilità ai reimpiegabili

Pubblicato il 18 marzo 2014 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6112 del 17 marzo 2014, specifica meglio come deve essere effettuata la scelta dei lavoratori da porre in mobilità.

Il criterio da adottare non può essere semplicemente quello di prendere in considerazione il reparto soppresso e, dunque, un solo settore dell’azienda: l’intera realtà aziendale deve essere considerata.

Ci si può limitare a considerare solo un ramo d’azienda nel caso in cui le professionalità in esso impiegate sono talmente specifiche che non possono essere reimpiegate in altri settori. Viceversa, se il lavoratore può essere occupato anche in altre mansioni, la mobilità deve essere scelta tra tutti i dipendenti e spetta al datore di lavoro dimostrare che un suo dipendente non può essere destinato ad un impiego diverso.
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