La sezione Lavoro della Cassazione civile si è pronunciata nuovamente sui vincoli a carico del datore di lavoro in caso di mobbing. Nello specifico, la sentenza n. 18262 del 29 agosto 2007 interviene a definire ulteriori aspetti della condotta antigiuridica del datore nei casi di “mobbing orizzontale”, perpetrato ai danni di un dipendente dai colleghi di lavoro. In sostanza si ribadisce che il datore di lavoro anche quando non è il “mobber” è tenuto a risarcire la vittima di comportamenti scorretti conosciuti e tollerati, in quanto si sarebbe dovuto attivare per la cessazione delle slealtà altrui. Dunque, non esistono scusanti se il mancato intervento ha impedito di evitare lesioni al dipendente.
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