Precisazioni della Cassazione in tema di richiesta di celebrazione dell'udienza in caso di appello cautelare e disciplina applicabile agli effetti dei termini di impugnazione, nel contesto della normativa emergenziale Covid.
La questione affrontata dalla Suprema corte – sentenza n. 27213 del 30 settembre 2020 – concerneva il dubbio se, nell’ipotesi sopra illustrata, dovesse aversi riguardo alla disciplina specifica del segmento processuale di interesse ovvero se alla fase di impugnazione del provvedimento emesso in esito all'udienza si applicasse la sospensione ex lege dei termini processuali, ai sensi dell'art. 83, comma 2, DL n. 18/2020.
Gli Ermellini, in proposito, hanno spiegato che, nei procedimenti penali con misure cautelari, la richiesta della parte di procedere alla celebrazione dell'udienza produce l'effetto della cessazione della causa di sospensione del procedimento ed impone di ritenere che tale effetto non possa, nel segmento processuale di interesse, operare in modo selettivo.
Per la Corte, ossia, sarebbe irragionevole ritenere che il termine di impugnazione del provvedimento sia sospeso, “poiché la scelta di accelerazione, implicita nella richiesta di trattazione, sarebbe paralizzata in relazione alla fase di impugnazione del provvedimento emesso”.
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