L'appello contro un'ordinanza applicativa di una misura interdittiva può essere dichiarato inammissibile anche senza formalità dal tribunale che rilevi la sopravvenuta mancanza di interesse a seguito della revoca della misura stessa?
Le Sezioni Unite penali di Cassazione, con sentenza n. 51515 del 14 novembre 2018, hanno risposto a questo quesito, evidenziando come l’appello in oggetto non possa essere dichiarato inammissibile de plano, secondo la procedura di cui all’articolo 127, comma 9, c.p.p., indicata.
Tuttavia, poiché la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale, l’appello deve essere deciso nell'udienza camerale e nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate.
I giudici di Cassazione hanno in particolare aggiunto che la revoca della misura interdittiva disposta a seguito di condotte riparatorie poste in essere ex articolo 17 del Decreto legislativo n. 231/2001, intervenuta nelle more dell'appello cautelare proposto nell'interesse della società indagata, non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.
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