Con la circolare del 7 dicembre 2023, n. 55, l’Inail comunica la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.
A partire dal 1° gennaio 2014 è stata prevista la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe ai sensi dell’articolo 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La riduzione è stabilita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e tiene conto dell’andamento infortunistico aziendale nel limite complessivo di 1.200 milioni di euro a partire dal 2016.
La riduzione non trova applicazione per i seguenti premi assicurativi (per i quali è già intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe):
La riduzione dei premi trova applicazione esclusivamente per i seguenti premi e contributi:
Con riferimento all’anno 2024, la riduzione dei premi è fissata nella misura pari al 15,11% come previsto dal decreto dell’8 novembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Rimangono invariati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2023-2025 da utilizzare per l’applicazione della riduzione dei premi e contributi per i quali il procedimento di revisione non è ancora stato completato.
Ai fini dei criteri di applicazione della riduzione dei contributi in agricoltura, si prevedono criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio:
La predetta domanda deve essere presentata entro e non oltre il primo biennio di attività.
I soggetti interessati possono presentare la domanda di riduzione tramite:
Si specifica che per attività iniziate da non oltre un biennio si intendono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2022. Laddove nel corso del suddetto biennio la domanda sia stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2024 (pari al 15,11%) si applica senza la necessità di presentare una nuova istanza.
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