Mise, estesa la garanzia del Fondo PMI al microcredito
Pubblicato il 05 febbraio 2015
Il
Fondo di garanzia per le PMI è stato esteso ai finanziamenti destinati alla
microimprenditorialità, concessi dai soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di microcredito, iscritti nell’apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia.
Le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione delle operazioni oltre che la quota e l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio per le suddette garanzie sono state definite dal
decreto Mise del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 27 del 3 febbraio 2015.
Le norme del suddetto provvedimento entreranno in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle disposizioni operative del Fondo sul sito internet
www.fondidigaranzia.mcc.it
Risorse disponibili
Sui finanziamenti degli operatori del microcredito è riservata una quota pari al 5% delle risorse disponibili per la concessione di garanzie del Fondo alla data del 1° gennaio di ogni anno, fino ad un importo massimo di 30milioni di euro l’anno.
Limite massimo della garanzia concedibile
La
garanzia diretta del Fondo PMI sui finanziamenti per il credito alle microimprese potrà essere concessa, su richiesta del soggetto finanziatore, fino alla misura massima
dell’80% dell’ammontare del finanziamento da questi concesso.
Entro il suddetto limite, sarà assicurato dal Fondo
l’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale.
Analogamente, la
controgaranzia del Fondo sarà concessa nella misura massima
dell’80% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia cui il soggetto beneficiario si rivolge. È condizione fondamentale, però, che le garanzie rilasciate dal confidi o da altro fondo di garanzia non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.
Entro tale limite, la controgaranzia copre fino
all'80% della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.