La cessazione di un contratto di rete senza soggettività giuridica è spiegata dal MiSE.
Con il parere prot n. 23320 del 28 gennaio 2020, il Ministero fornisce chiarimenti sulla possibilità, da parte delle Camere di commercio, di evadere la richiesta di cessazione di un contratto di rete sulla base della semplice comunicazione di cessazione dei retisti (pratica di cessazione del contratto – adempimento G), considerando la sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori prevista dalla norma, al pari di una causa di scioglimento naturale del contratto.
Uno degli elementi sostanziali ed indefettibili previsti dalla disciplina sul contratto di rete – si legge nella nota - è la multilateralità del medesimo: la norma prevede che sia costituito da “almeno due imprenditori”.
Il MiSE ritiene che nel caso di reti non soggetto in cui venga meno la pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da parte dell’unico retista superstite sia sufficiente per poter chiedere la cancellazione del contratto stesso.
La Camera potrà verificare per tabulas, dall’analisi del Registro delle imprese, che effettivamente quanto asserito ed acclarato dal denunziante risponda al vero, accertata l’iscrizione in capo a ciascuna delle imprese già contraenti, l’iscrizione di cancellazione della partecipazione alla rete.
Se, poi, esiste anche una specifica clausola contrattuale, a maggior ragione si può procedere alla cancellazione sulla base dell’accertamento di cui sopra.
Uno degli elementi sostanziali ed indefettibili previsti dalla disciplina sul contratto di rete è la multilateralità del medesimo. La norma afferma infatti che è costituito da “almeno due imprenditori”.
Una lettura restrittiva che postuli la rilevanza di tale norma solo nel momento genetico, non regge nella contestualizzazione complessiva della disciplina.
L’intera norma, anche nella parte relativa alla gestione del contratto, è impostata nella logica esclusiva della multilateralità, così come a tale criterio sono improntate le finalità generali dell’istituto.
Ne consegue che la presenza di almeno due retisti deve essere assicurata per l’intera vita del contratto, così come nel consorzio.
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