Il Ministero della Salute ha pubblicato - sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2021, n. 297 - l’Ordinanza del 14 dicembre 2021, concernente le ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La presente ordinanza dispone che le misure riguardanti gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri, previste dal provvedimento del 22 ottobre 2021 del Ministro della Salute, sono prorogate fino al 31 gennaio 2022.
Il Ministero della Salute, in merito alle persone che - nei quattordici giorni precedenti - hanno soggiornato o transitato, in uno o più stati di cui all’Elenco C dell’allegato 20 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, possono entrare nel territorio nazionale alle seguenti condizioni:
In assenza di una delle precedenti certificazioni, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, fermo restando l’obbligo di sottoporsi (al termine della quarantena) ad un tampone molecolare o antigenico.
Con riferimento alla lista degli Stati e territori di cui all’Elenco D dell’allegato 20 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, è possibile accedere al territorio nazionale, alle seguenti condizioni:
Per quanto riguarda gli spostamenti di cui all’elenco E dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, l’ingresso nel territorio nazionale è consentito alle seguenti condizioni:
Le disposizioni previste dall’Ordinanza hanno effetto dal 16 dicembre 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
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