Ministero del Lavoro, chiarimenti

Pubblicato il 13 ottobre 2009

Il ministero del Lavoro, nella giornata del 12 ottobre 2009, ha emanato diversi interpelli, nei quali analizza vari temi.

Con interpello n. 70/2009, il Ministero esamina l'opportunità, per un lavoratore che già beneficia del congedo straordinario per l’assistenza dei disabili, di entrare a far parte del programma di cassa integrazione. Secondo il Dicastero, lo svolgimento dell’attività lavorativa è il requisito fondamentale per ottenere il congedo straordinario. Se la richiesta di congedo viene effettuata prima di essere posto in cassa integrazione dall’azienda, il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità prevista per il congedo, parametrata all’effettiva retribuzione percepita nel mese precedente la richiesta. Dunque, l’indennità di congedo straordinario è più favorevole rispetto ad ogni altra forma di ammortizzatore sociale ed è quella che deve essere percepita. Viceversa, se il lavoratore chiede il congedo durante il periodo in cui è sospeso temporaneamente dal lavoro, egli avrà diritto a percepire insieme le due indennità: il trattamento di integrazione salariale per le ore di Cig e l’indennità per il congedo straordinario. Se la riduzione del rapporto di lavoro è strutturata in modo “verticale”, il congedo straordinario non spetta nel periodo di sospensione totale dell’attività.

In materia di Cigs si è espresso anche l’Inps, con il messaggio n. 22911/2009. Nel documento si legge che per le aziende appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione in difficoltà a causa della cassa integrazione ordinaria dell’impresa committente, il riconoscimento della Cigs richiede una dichiarazione della società stessa, dalla quale risultino le modalità e i termini di utilizzo della Gigo.

Con interpello n. 71/2009, il Ministero spiega invece che la norma secondo cui le cooperative di nuova costituzione hanno la possibilità di deliberare un piano di avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali più significative (L. n. 142/2001), non è attuabile nel caso in cui i contratti collettivi risultino privi di regolamentazione.

Con interpello n. 72/2009, il Ministero conferma poi la posizione già emersa con la circolare n. 4/2005, in cui si dice che al contratto di lavoro intermittente non è applicabile la disciplina del lavoro a termine (Dlgs n. 368/2001), anche se a questa particolare tipologia contrattuale è consentito per legge apporre un termine al rapporto di lavoro.

Con interpello n. 73/2009, il Ministero specifica, ancora, che il datore di lavoro è l’unico responsabile del rapporto di lavoro, perciò i diritti dei lavoratori possono essere esercitati esclusvamente verso il proprio datore. Il caso specifico esaminato è quello del franchising. Questo tipo di contratto non incide sui normali criteri di imputazione dei rapporti di lavoro; di conseguenza, in capo al franchisor e al franchisee si configura la piena e assoluta titolarità del potere direttivo nei confronti della forza lavoro.

Con interpello n. 74/2009, il Dicastero ha inoltre esteso le garanzie e le procedure per il collocamento obbligatorio dei disabili anche ai centralinisti telefonici non vedenti (L. n.68/1999), sulla base degli accertamenti operati dalla commissione medica disciplinata dalla legge 295/2009.

Infine, con interpello n. 75/2009, il Lavoro specifica che le indennità sostitutive o integrative corrisposte al lavoratore iscritto al Fondo volo a titolo di integrazione salariale non hanno natura retributiva, bensì previdenziale, dato che il contratto di lavoro viene unilateralmente sospeso e i relativi periodi di fruizione del beneficio non risultano coperti da contribuzione obbligatoria ma sono oggetto di accrediti di natura figurativa riconosciuti d’ufficio.

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