Con nota 53284/2015 resa su richiesta del Comune di Lecce, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito dei chiarimenti circa l'applicabilità, in caso di violazioni, dell'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 7 comma 15 secondo periodo Codice della Strada, rispettivamente, nel caso di sosta dei veicoli regolamentata, ovvero non regolamentata e/o tariffata a tempo indeterminato.
Nello specifico, l'ipotesi sanzionatoria sopra menzionata si riferisce testualmente ai casi di sosta limitata o regolamentata, ove per sosta limitata si intende quella permessa per un tempo limitato (di cui all'art. 157 comma 6 C.d.S.), mentre per sosta regolamentata si intende quella oggetto di specifica disciplina (di competenza comunale) adottata per corrispondere ad esigenze di regolamentazione della circolazione.
Dunque – ha precisato il Ministero – laddove ci si trovi in contesti in cui la sosta sia per l'appunto regolamentata con apposita ordinanza resa nota agli utenti con la prescritta segnaletica, la sanzione di cui all'art. 7 comma 15 secondo periodo C.d.s. trova applicazione anche qualora la sosta si estenda oltre il limite stabilito per consentire l'alternanza dei veicoli.
Invece, nelle aree di parcheggio dove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al solo pagamento di una somma, il protrarsi della sosta oltre al termine per il quale è stato effettuato il pagamento, non si sostanzia in una violazione del Codice della Strada, bensì in un inadempimento contrattuale, che comporta in ogni caso, da parte dell' Amministrazione creditrice, il recupero delle tariffe non riscosse previa procedura coattiva prevista ex lege e l'eventuale applicazione di una penale ex art. 7 comma 1 lett. f) C.d.s.
Il Ministero ha infine espresso parere positivo circa la possibilità di prevedere un limite di "tolleranza" in caso di superamento in termini temporali della sosta, senza necessità di integrare il ticket prepagato rispetto alla tariffa oraria stabilita.
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