Minimali contributivi 2021, le indicazioni dell'Istituto

Pubblicato il 04 febbraio 2021

Con la Circolare 29 gennaio 2021, n. 10, l'INPS determina il limite minimo di retribuzione giornaliera, il massimale annuo di base imponibile contributiva e pensionabile, nonché il limite di per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi e degli altri valori utili al calcolo delle contribuzioni dovute.

In particolare, attesa la variazione (-0,3%) dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra la media 2020 e la media del 2019, i valori rimangano invariati rispetto a quelli resi noti per l'anno 2020.

La contribuzione previdenziale e minimali dipendenti

Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, la retribuzione da assumere come base di calcolo per la determinazione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle OO.SS. maggiormente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi o contratti collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo stesso.

Ciò assunto, la base di calcolo per la determinazione dei contributi previdenziali sarà quella prevista dalla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa della categoria - interpretazione autentica dell'art. 2, comma 25, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 - anche allorquando il datore di lavoro non sia aderente ad alcuna associazione firmataria, neppure di fatto.

Ad ogni modo, la determinazione del predetto imponibile contributivo non potrà, comunque, essere inferiore al 9,50% del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Si rammenta che la regola del c.d. minimale contributivo non si applica nei casi in cui vi siano delle prestazioni previdenziali a carico dell'Istituto o per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Come indicato in premessa, in considerazione dei dati elaborati dall'Istat, la retribuzione giornaliera a valere dal 1° gennaio 2021 è rimasta invariata rispetto a quanto già reso noto per l'anno 2020:

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD

€ 515,58

Minimale di retribuzione giornaliera (9,50%)

€ 48,98

 

Pertanto, ai fini della corretta determinazione dell'imponibile previdenziale da assoggettare all'aliquota contributiva di appartenenza, al netto di eventuali agevolazioni o riduzioni, dovranno essere sommate - in ossequio al principio dell'armonizzazione delle basi imponibili - tutte le somme e i valori corrisposti nel periodo di riferimento ai sensi dell'art. 51, TUIR, tenuto conto che:

Il predetto limite minimo legale deve intendersi applicabile, ai sensi dell'art. 22, Legge 3 giugno 1975, n. 160, anche per i lavoratori a domicilio.

Diversamente, per quanto attiene i rapporti di lavoro a tempo parziale, i minimali vanno ragguagliati secondo le modalità indicate dall'art. 11, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo cui "La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 (…) e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".

Pertanto, il c.d. minimale di retribuzione oraria applicabile ai rapporti di lavoro a tempo parziale potrà essere come di seguito calcolato:

La regola del minimale contributivo ha, certamente, lo scopo di irrigidire, predeterminare e svincolare l'obbligazione contributiva dalla retribuzione effettivamente corrisposta, sfuggevole rispetto alla possibilità di controllo degli enti preposti.

Invero, il c.d. minimale contributivo va applicato e rispettato anche nei casi in cui le parti abbiano concordato la possibilità di sospensione del rapporto di lavoro per ipotesi non previste dalla legge o dal contratto collettivo applicato.

Si rammenta che, anche nel caso in cui si applichi un imponibile contributivo diverso rispetto alla retribuzione effettivamente erogata dal datore di lavoro, la ripartizione dell'onere previdenziale non cambia (c/datore di lavoro e c/lavoratore).

Minimale contributivo e orientamenti giurisprudenziali

L'importo da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore rispetto alla retribuzione contrattuale negoziata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale previsione normativa, scollegata dall'adesione ad organizzazioni datoriali di categoria, tende a far ribadire il concetto di autonomia dell'obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva.

In tal senso, il principio del minimale contributivo opera sia con riferimento al quantum delle somme e dei valori corrisposti ovvero spettanti nel periodo di riferimento, che dall'orario di lavoro pattuito dalle parti, normalmente stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale. L'autonomia del rapporto contributivo è confermata dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la pattuizione consensuale della sospensione del rapporto di lavoro intervenuta tra le parti - al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo - non può determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva.

Il predetto principio trova, altresì, conforto nella sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 1992, n. 342, secondo cui l'assunzione di una retribuzione imponibile non inferiore a quella minima è necessaria affinché si realizzi l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative idonee a soddisfare le esigenze previdenziali.

Va, dunque, esclusa la libertà delle parti di modulare l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro avendo effetti sull'obbligazione contributiva, atteso che, quest'ultima, rimane svincolata rispetto alla retribuzione effettivamente corrisposta e deve essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo (Cass. n. 21479/2020).

Contribuzione aggiuntiva e massimali

Per i lavoratori pubblici e privati, ai sensi dell'art. 3-ter, Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992, è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, pari ad un punto percentuale, per la quota eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, salvo il caso in cui il regime pensionistico del lavoratore non preveda aliquote contributive a suo carico superiori al 10%.

Il limite, anche per l'anno 2021, è stato fissato in euro 47.379,00, che rapportato ai dodici mesi equivale ad euro 3.948,00. Per l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% si rammenta che va applicato il principio della mensilizzazione del limite di retribuzione con necessaria operazione di conguaglio a credito o a debito nel mese di determinazione del quantum annuo.

Diversamente, per quanto attiene il massimale annuo, la base contributiva è fissata ad euro 103.055,00. Il massimale trova applicazione anche ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1%.

Somme e valori esclusi da contribuzione

In ossequio al principio di armonizzazione delle basi imponibili previdenziali e fiscali, a sensi dell'art. 51, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono alla determinazione dell'imponibile previdenziale:

Descrizione

Limite

Prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma cartacea

€ 4,00 / giornalieri

Prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma elettronica

€ 8,00 / giornalieri

Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto cantieri edili e temp.

€ 5,29 / giornalieri

Fringe benefit

€ 258,23 /annui

Indennità di trasferta Italia (intera)

€ 46,48 / giornalieri

Indennità di trasferta Italia 2/3 (escluso rimborso o fornitura - alternativamente - vitto o alloggio)

€ 30,99 / giornalieri

Indennità di trasferta Italia 1/3 (escluso rimborso o fornitura di vitto e alloggio)

€ 15,49 / giornalieri

Indennità di trasferta estero (intera)

€ 77,47 / giornalieri

Indennità di trasferta estero 2/3 (escluso rimborso o fornitura - alternativamente - vitto o alloggio)

€ 51,65 / giornalieri

Indennità di trasferta estero 1/3 (escluso rimborso o fornitura di vitto e alloggio)

€ 25,83 / giornalieri

 

QUADRO NORMATIVO

INPS - Circolare n. 10 del 29 gennaio 2021

 

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