Mini Ires, nuove precisazioni

Pubblicato il 08 gennaio 2024

Si aggiungono nuove precisazioni oltre a quelle fornite con circolare n. 15/E del 17 maggio 2022, in materia di applicazione della mini Ires per alcuni enti non commerciali (articolo 6, Dpr n. 601/1973).

Vediamo quali nuovi chiarimenti vengono offerti con la nuova circolare n. 35 del 28 dicembre 2023 emanata dall’Agenzia delle Entrate.

Fondazioni di origine bancaria

Con riferimento alle FOB – Fondazioni di origine bancaria – l’applicabilità dell’articolo 6, Dpr n. 601/1973 – dimezzamento dell’Ires - viene riconosciuta qualora le Fondazioni dimostrino che l’attività di promozione sociale e culturale venga svolta in modo diretto ed esclusivo.

In relazione a ciò si precisa che:

Enti religiosi civilmente riconosciuti

La riduzione Ires trova spazio, per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare, in presenza di un concreto “mero” godimento del patrimonio immobiliare e quando i proventi da questi provenienti siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

In particolare, è di importanza l’elemento della gratuità e questo non viene meno quando per alcune attività l’ente ecclesiastico riceva dei contributi o rimborsi spese; infatti, queste risultano prive del carattere reddituale in quanto non corrisposti/elargiti a titolo di corrispettivo dell’attività istituzionale svolta dall’ente.

Enti di assistenza e beneficenza

Altra delucidazione contenuta nella circolare n. 35 del 28 dicembre 2023 inerisce alla fruibilità dell’agevolazione anche da parte degli enti diversi dagli quelli religiosi civilmente riconosciuti, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di finanziamento delle attività istituzionali.

Si tratta degli enti di assistenza e beneficenza che hanno il fine istituzionale di provvedere all’assistenza di soggetti bisognosi, anche attraverso erogazione di borse di studio, sussidi integrativi o straordinari.

Dunque, è possibile la riduzione Ires sui proventi derivanti dalle locazioni/vendite del proprio patrimonio immobiliare, purché detti proventi siano destinati a finanziare l’attività istituzionale e non si rilevi un’attività organizzata in forma di impresa nella gestione immobiliare.

Impiego dei proventi nell’attività istituzionale: parzialità

Va detto che uno dei requisiti per potersi avvalere della riduzione Ires è che i proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare siano effettivamente impiegati nell’attività istituzionale dell’ente.

Tuttavia, non è necessario che l’ammontare dei proventi agevolati siano utilizzati integralmente e nel medesimo periodo d’imposta, per finanziare l’attività istituzionale.

Dunque, è possibile destinare parte dei proventi per sostenere costi relativi a interventi su immobili che si sviluppano in più periodi d’imposta o per finanziare progetti futuri.

E’ però necessario provare, con apposita documentazione, l’utilizzo dei proventi per le finalità istituzionali, ripartito in più annualità.

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