Millesimi condominiali modificabili con la maggioranza qualificata

Pubblicato il 14 maggio 2013 La Seconda sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 11387 depositata il 13 maggio 2013, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un condominio contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato la nullità di una delibera condominiale nella parte in cui erano state modificate le quote millesimali già attribuite, per come risultanti dalle tabelle allegate al regolamento condominiale. Secondo i giudici di merito, in particolare, doveva dichiararsi la nullità della detta delibera in quanto modificativa dei criteri legali/convenzionali relativi alla ripartizione delle spese sulla base del voto reso dall’assemblea a maggioranza e non ad unanimità dei condomini.

Di diverso avviso i giudici di legittimità, i quali hanno ricordato il nuovo indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite (Cassazione n. 18477/2010) secondo il quale l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle spese, non ha natura negoziale, per cui esso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile.

Del resto, con la citata sentenza – evidenzia la Suprema corte – le Sezioni unite hanno posto finalmente un punto fermo alla controversa questione relativa ai criteri richiesti per l’approvazione o la modifica delle tabelle millesimali.
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