Messa alla prova nei reati edilizi: presupposti

Pubblicato il 19 ottobre 2018

Per i reati edilizi formalmente ricompresi nella cornice edittale che consente l’applicazione della messa alla prova, l’operatività di quest’ultimo istituto richiede la necessaria eliminazione delle conseguenze dannose dei reati in oggetto.

Questo, attraverso la preventiva e spontanea demolizione dell’abuso edilizio o, comunque, la sua riconduzione alla legalità urbanistica, ove ricorrano i presupposti per la sanatoria di cosiddetta doppia conformità.

Le condotte appena descritte sono, difatti, “pregiudiziali” rispetto all’affidamento dell’imputato in prova al servizio sociale e alla verifica del suo positivo esito.

In detto contesto, il giudice è tenuto ad operare un corretto controllo, anche attraverso verifiche istruttorie necessarie, sul puntuale ed integrale raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione delle conseguenze del reato edilizio.

Demolizione o sanatoria delle opere: pregiudiziali

Non si può permettere, infatti, che venga dichiarata l’estinzione del reato, per compiuta e positiva probation, qualora l’abuso non sia stato completamente demolito o non integralmente sanato, ricorrendone le condizioni, sul piano urbanistico.

E’ questo l’orientamento di legittimità che la Terza sezione penale della Cassazione ha dichiarato di condividere nel testo della sentenza n. 47456 del 18 ottobre 2018.

Per la Corte, in detto contesto, risulterebbe superata la problematica sul se la sentenza che definisce il procedimento per l’esito positivo della messa alla prova debba o meno contenere l’ordine di demolizione delle opere: tale ordine giudiziale – ha chiarito – non ha più ragione d’essere una volta accertata l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Nella vicenda in esame, la Corte di cassazione ha riconosciuto come fondata, anche se solo dal punto di vista sostanziale, una doglianza sollevata dal Sostituto procuratore generale presso la Corte d’appello contro la decisione con cui, nell’ambito di un procedimento penale per abusi edilizi, il giudice monocratico aveva ritenuto ammissibile l’istanza di messa alla prova avanzata dall’imputato.

Secondo il PM, il giudice, prima di procedere con l’applicazione dell’istituto in oggetto, avrebbe dovuto pretendere la demolizione delle opere abusive.

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