Solo il difensore di fiducia può acconsentire alla modifica o all’integrazione del provvedimento di messa alla prova.
Senza una procura speciale, l’eventuale consenso prestato dal sostituto processuale è privo di effetti, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano "intuitu personae" e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto medesimo.
E’ questo il principio di diritto affermato dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione – sentenza n. 16711 del 16 aprile 2018 - con riferimento al consenso al provvedimento con cui il giudice modifica il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'articolo 464-bis, comma secondo, del Codice di procedura penale.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, è stato ritenuto che il consenso prestato, in udienza, dal sostituto processuale del difensore di fiducia, sprovvisto di procura speciale, fosse privo di effetti.
Per gli Ermellini, infatti, la modifica/integrazione al programma di trattamento, in relazione alla quale dev'essere acquisito il consenso dell'interessato ex art. 464-quater, comma quarto, c.p.p., presuppone che il consenso sia prestato dall'imputato personalmente o dal suo procuratore speciale.
E’ stata, ossia, ritenuta applicabile, per il "consenso", la previsione, valevole in generale per la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464-bis, comma 3, c.p.p., a tenore della quale “La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3".
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