Messa alla prova con esito positivo? Beni sequestrati da restituire

Pubblicato il 10 marzo 2023

Sì alla restituzione del bene oggetto del sequestro nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato per esito positivo della messa alla prova.

Con sentenza n. 9850 dell'8 marzo 2023, la Corte di cassazione si è pronunciata rispetto alla vicenda processuale di un uomo, imputato per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Nei confronti di quest'ultimo, il Gip del Tribunale di Roma aveva dichiarato di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova ma aveva comunque disposto il mantenimento del sequestro di un immobile, a garanzia del residuo credito vantato dalla parte civile (INPS).

L'imputato si era rivolto alla Suprema corte impugnando tale pronuncia, per quanto riguarda il capo relativo al sequestro del bene in questione.

Gli Ermellini hanno giudicato fondato il ricorso.

L'art. 323 c.p.p. - si legge nella decisione - prevede che la restituzione del bene oggetto del sequestro preventivo non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 c.p.p..

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, il sequestro preventivo può essere convertito in sequestro conservativo su richiesta del Pm o della parte civile, ma ciò esclusivamente nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna.

Secondo la Sesta sezione penale della Corte, tale principio deve essere confermato anche in riferimento al proscioglimento dell'imputato per esito positivo della messa alla prova.

Difatti, non poteva essere condivisa la tesi, per come ex adverso sostenuta dalla parte civile, secondo la quale la decisione che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova non potrebbe essere assimilata ad una ordinaria sentenza di proscioglimento.

In definitiva, la Cassazione ha ritenuto di dover annullare la decisione impugnata, senza rinvio, limitatamente al disposto mantenimento in sequestro dell'immobile, del quale è stata ordinata la restituzione.

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