Ai fini dell’individuazione dei reati non ricompresi nell'art. 550 comma 2 c.p.p. – per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova – occorre avere riguardo esclusivamente alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione delle circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale.
E’ quanto emerge dalla pronuncia n. 21941, depositata dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, il 25 maggio 2016.
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