Mercato UE: stop ai prodotti derivati dal lavoro forzato

Pubblicato il 13 dicembre 2024

Il 27 novembre 2024 è stato emanato il nuovo Regolamento UE 2024/3015, che modifica la direttiva Ue 2019/1937.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Ue, serie L, del 12 dicembre 2024, il regolamento si propone di contrastare l’immissione, la vendita, l’esportazione nell’UE di beni prodotti con il ricorso al lavoro forzato, una pratica che viola i diritti umani e altera il mercato.

Obiettivi del nuovo regolamento

Il nuovo regolamento coinvolgerà tutti i settori industriali, consentendo all’Unione Europea di vietare e rimuovere dal mercato unico prodotti realizzati sfruttando il lavoro forzato, indipendentemente dalla loro provenienza.

Il regolamento entrerà in vigore il 14 dicembre 2027, garantendo un ampio margine di preparazione per le imprese.

Lavoro forzato

Il regolamento richiama Convenzioni n. 29 e 105 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) che definiscono il lavoro forzato, come “qualsiasi lavoro o servizio richiesto a un individuo minacciato di punizione, e per il quale detto individuo non si offre volontariamente”.

La definizione include situazioni in cui le persone sono costrette a lavorare attraverso violenza, intimidazione, manipolazione del debito, trattenimento di documenti d'identità o minaccia di denuncia alle autorità competenti per l'immigrazione.

Nonostante le leggi internazionali, europee e nazionali, il fenomeno del lavoro forzato continua a crescere a livello globale. Secondo l’OIL, nel mondo ci sono circa 27,6 milioni costrette a lavorare, di cui 3,3 milioni sono minori. Tuttavia, le indagini sull’immissione di prodotti realizzati in queste condizioni nel mercato UE restano ancora limitate.

Destinatari dei divieti

Secondo i divieti previsti dal nuovo regolamento, gli operatori economici non potranno più immettere sul mercato o esportare beni realizzati violando le nuove regole. Il divieto si applicherà anche alle vendite a distanza, se i prodotti sono destinati agli utilizzatori finali nell’Unione Europea.

Autorità competenti

Per garantire un’applicazione uniforme del regolamento, gli Stati membri dovranno designare entro il 14 dicembre 2024 le autorità competenti, incaricate di collaborare con la Commissione Europea per valutare le violazioni del divieto, tenendo in considerazione:

Per aiutare le micro e piccole imprese che potrebbero avere difficoltà a garantire che i prodotti realizzati non siano collegati al lavoro forzato, la Commissione Europea creerà un database per individuare aree e prodotti a rischio. Saranno inoltre rese pubbliche misure di sostegno e di accompagnamento, facilitando gli accertamenti da parte delle autorità competenti.

Le indagini

Quando un’autorità nazionale competente capofila sospetta una violazione, avvierà un’indagine e informerà entro 3 giorni lavorativi gli operatori economici interessati, specificando motivazioni e prodotti oggetto della richiesta.  Gli operatori economici saranno tenuti a fornire la documentazione e le informazioni necessarie all’autorità competente, su cui grava l’onere della prova.

Le indagini dovranno concludersi entro nove mesi, con l’adozione di una decisione finale basata sulle prove raccolte. La decisione dovrà includere un termine minimo di 30 giorni per consentire agli operatori di conformarsi agli ordini ricevuti.

Fase esecutiva

Nella fase esecutiva invece, il regolamento consente all’autorità competente di imporre sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive agli operatori economici che non rispettano le decisioni.

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