Con la nota protocollo n. 10250 del 2006, regionale del lavoro della Lombardia chiarisce che è ancora valida la deroga all’articolo 4, comma 5, del Dlgs 626/94, dettata dalle istruzioni del ministero del Lavoro nella circolare 537 del 3 febbraio 1959, con cui si permette all’impresa impegnata in cantieri mobili di tenere il registro infortuni nella sede principale e non sul luogo di lavoro. La precisazione riguarda: i lavori di breve durata, caratterizzati da mobilità; le sedi dove operano pochi lavoratori e sprovviste di adeguata attrezzatura amministrativa. Altri chiarimenti, sulla tenuta dei registri, forniti nella nota riguardano: la competenza della vigilanza da parte dell’ispettorato del Lavoro, che è limitata alle lavorazioni comportanti rischi particolarmente elevati; la data di inizio dell’obbligo, che decorre dal momento in cui il datore di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il primo lavoratore; la regolarizzazione mediante diffida, che indica come regolarizzabili mediante diffida la mancata o ritardata istituzione, la rimozione o la mancata conservazione sul luogo di lavoro del registro infortunio.
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