Il messaggio n. 6577 del 2010 dell’Inps fornisce chiarimenti per la presentazione della domanda di disoccupazione con requisiti ridotti da parte dei lavoratori sospesi di imprese artigiane. La legge n. 2/2009, di conversione del decreto anticrisi, ha modificato a partire dal 1° gennaio 2010, le modalità per la presentazione delle suddette domande da parte dei lavoratori sospesi.
L’Inps con il messaggio in oggetto precisa quanto segue:
- la domanda di disoccupazione con requisiti ridotti va presentata entro 20 giorni dalla data di sospensione dell’attività;
- lo svolgimento di lavoro subordinato non coperto da contributi contro la disoccupazione non preclude la presentazione della domanda di disoccupazione;
- il lavoratore intermittente ha diritto alla disoccupazione per i periodi di non lavoro non coperti da obbligo di risposta.
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