Il dipartimento delle Politiche fiscali ha chiarito che rientrano nella fattispecie dei contratti di leasing immobiliari disciplinati dal Dl 203/2005, convertito nella legge 248/2005, che prevede la deducibilità dei canoni a condizione che il contratto abbia una durata minima non inferiore ad otto anni (la metà del periodo di ammortamento con un minimo di otto e un massimo di quindici anni), tutti quei contratti di locazione finanziaria stipulati senza essere accompagnati da elementi che ne fornissero la "data certa". Pertanto, è sufficiente che il contratto sia stato stipulato entro il 3 dicembre 2005 per far ricadere la fattispecie nella precedente normativa, anche se la società di leasing abbia assunto l'obbligo di concedere in locazione un immobile di cui non era ancora proprietaria. Per quanto riguarda la decorrenza del nuovo regime, la limitazione della deducibilità dei canoni di leasing immobiliare ha effetto per i contratti stipulati "successivamente" alla data di entrata in vigore della legge di conversione e cioè a partire dal 4 dicembre 2005.
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