Meno obblighi sul leasing

Pubblicato il 02 febbraio 2006

Il dipartimento delle Politiche fiscali ha chiarito che rientrano nella fattispecie dei contratti di leasing immobiliari disciplinati dal Dl 203/2005, convertito nella legge 248/2005, che prevede la deducibilità dei canoni a condizione che il contratto abbia una durata minima non inferiore ad otto anni (la metà del periodo di ammortamento con un minimo di otto e un massimo di quindici anni), tutti quei contratti di locazione finanziaria stipulati senza essere accompagnati da elementi che ne fornissero la "data certa". Pertanto, è sufficiente che il contratto sia stato stipulato entro il 3 dicembre 2005 per far ricadere la fattispecie nella precedente normativa, anche se la società di leasing abbia assunto l'obbligo di concedere in locazione un immobile di cui non era ancora proprietaria. Per quanto riguarda la decorrenza del nuovo regime, la limitazione della deducibilità dei canoni di leasing immobiliare ha effetto per i contratti stipulati "successivamente" alla data di entrata in vigore della legge di conversione e cioè a partire dal 4 dicembre 2005.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy