Per la seconda quindicina di novembre 2024 si evidenziano le seguenti date da osservare per quanto riguarda gli adempimenti tributari.
Per il 18 novembre 2024, oltre agli abituali versamenti a titolo di Irpef, Iva, addizionali, nonché da parte dei sostituti di imposta per le ritenute effettuate, va eseguito il versamento dell'IVA del 3° trimestre a carico dei contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura).
Modalità – Va utilizzato il Modello F24 telematico, direttamente – ossia tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate - oppure tramite intermediario abilitato.
I codici tributo da indicare nell’F24 sono i seguenti:
Nel calendario di novembre è in scadenza la data per la presentazione degli elenchi Intrastat.
Gli operatori che partecipano a scambi di beni o servizi con soggetti dell'Unione Europea hanno tempo fino al 25 novembre 2024 per adempiere a questo obbligo.
Questa scadenza riguarda solo coloro che sono tenuti a una dichiarazione mensile e devono inviare i dati concernenti le transazioni effettuate nel precedente mese di ottobre 2024.
Per conservare i vantaggi offerti dalla Definizione agevolata, nota come "Rottamazione-quater" introdotta dalla Legge n. 197/2022, è essenziale saldare la sesta rata entro il 30 novembre 2024 qualora sia stato scelto il pagamento rateale.
La Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Tra i carichi vi rientrano quelli:
Non sono rottamabili:
Le somme dovute a titolo di Definizione agevolata potevano essere pagate in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
Coloro che hanno scelto, invece, il pagamento rateale devono - entro il 30 novembre 2024 – effettuare il versamento della sesta rata della rottamazione-quater.
Tuttavia, grazie ai 5 giorni di proroga concessi dalla normativa e agli eventuali slittamenti dovuti a scadenze che cadono in giorni festivi, i pagamenti eseguiti fino a lunedì 9 dicembre 2024 saranno considerati puntuali.
L’entità di quanto dovuto è contenuto nei moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata. E’ possibile fruire, per il pagamento, sia del servizio "Paga online", e sia dei canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.
E’ anche possibile recarsi presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, previo appuntamento.
E’ importante sottolineare che tutte le numerose scadenze di pagamento previste per il 30 novembre, che cade di sabato, sono state posticipate al 2 dicembre 2024.
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