Con due risoluzioni del 21 settembre 2021, il Dipartimento delle Finanze ha risposto ad alcuni quesiti di particolare interesse, soprattutto in questi ultimi tempi, per gli enti locali.
Nello specifico, il Dipartimento ha fornito chiarimenti in merito:
alla decorrenza dell'obbligo di utilizzare il formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane (risoluzione 7/DF);
all’applicabilità, anche per l’anno 2021, della maggiorazione di aliquota IMU dello 0,08%, ex art. 1, comma 755, legge n. 160/2019, deliberata nel 2020 (risoluzione 8/DF).
A seguito del quesito in merito all’applicazione, anche per l’anno 2021, dell’aliquota maggiorata dell’Imposta municipale propria (IMU) dello 0,08%, deliberata nel 2020, il MEF precisa che “la mancata adozione di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021 determina l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante per l’appunto dall’applicazione della suddetta maggiorazione dello 0,08%”.
La risposta trova conferma nel quadro normativo che disciplina la nuova IMU.
Infatti, l’art. 1, comma 755, della Legge n. 160 del 2019, stabilisce che a “ decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”.
La suddetta norma, anche se non di facile lettura, deve essere intensa nel senso che l’espressa delibera del consiglio comunale è riferita al solo anno 2020, primo anno di applicazione della nuova IMU.
Infatti, il legislatore ha chiesto ai comuni di manifestare espressamente, solo per l'anno 2020, la volontà di confermare la maggiorazione; superato, poi, tale periodo di transizione tra i due regimi ordinamentali, trova applicazione il principio generale della conferma tacita di tutte le aliquote IMU già approvate.
In altri termini, si è voluto espressamente condizionare la permanenza dell’applicazione della suddetta maggiorazione ad una espressione esplicita di tale volontà, che non doveva però entrare a regime, ma che doveva essere valida appunto solo per regolare la fase transitoria, vale a dire l’anno 2020.
A ciò si deve aggiungere anche il fatto che l’ultimo periodo del comma 755 dell’art. 1 della L. n. 160 del 2019 dispone che i comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
Tale previsione comporta che negli anni successivi al 2020 i comuni possono, con espressa deliberazione consiliare, solo ridurre la maggiorazione applicata nell’anno 2020, mentre la mancata approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021 e successivi determina la conferma automatica, ope legis, di tutte le aliquote approvate per l’anno 2020, inclusa l’aliquota maggiorata dell’1,14%.
L'obbligo di utilizzare il formato elettronico per l'invio delle delibere al Mef scatta dal 2022.
Questa la precisazione contenuta nella risoluzione n. 7/DF di ieri, con la quale il Ministero ha approfondito la corretta applicazione delle disposizioni del Dm 20 luglio 2021, con cui sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, al fine di assicurare il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi da parte dei contribuenti e degli intermediari.
I dubbi erano legati al fatto che il suddetto decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto e che, al momento della sua entrata in vigore, molti enti avevano già trasmesso gli atti relativi all'anno d'imposta 2021, per cui si chiedevano se erano tenuti o meno a ritrasmetterli con il nuovo formato.
Proprio perché l’attività di trasmissione degli atti relativi all’anno d’imposta 2021 era già ampiamente avviata al momento della pubblicazione ufficiale del provvedimento, il MEF ha ritenuto opportuno precisare che “l’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico dallo stesso definito deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi”.
Nessun ulteriore onere grava, pertanto, in capo ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno già eseguito la trasmissione degli atti concernenti l’anno 2021.
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