Il Dipartimento delle finanze pubblica in data 27 luglio 2021, un documento contenente una rassegna dei principali rilievi formulati dallo stesso esaminando i regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote IMU.
Si fa presente che non sussiste più l’ipotesi di coniuge assegnatario dell’abitazione principale senza figli posto che, in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti, la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non possa essere oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento.
Per le abitazioni date in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, vige la riduzione del 50 per cento della base imponibile qualora:
Tutto questo deriva da legge e non più da potere regolamentare dell’ente locale.
Sono da modificare le delibere di approvazione degli enti che applicano l’aliquota ordinaria dell’imposta municipale propria (IMU) dello 0,9 per cento e la detrazione per l’abitazione principale agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Infatti, tali unità sono considerate abitazioni principali e, pertanto, sono escluse dall’imposta ove si tratti di abitazioni classificate in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e vengono assoggettate, invece, all’aliquota ridotta di cui all’art. 1, comma 748, della legge n. 160 del 2019 ove si tratti di abitazioni di lusso.
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