Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo ad alcune interrogazioni parlamentari presentate alla Camera dei Deputati lo scorso 17 novembre, ha sciolto alcuni dubbi inerenti:
i limiti previsti nelle erogazioni di aiuti alle imprese nell'ambito del Temporary Framework;
le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo.
Con la risposta immediata, resa in data 18 novembre 2020, il sottosegretario all’Economia, Villarosa, ha confermato che il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda è stato autorizzato con la decisione della Commissione europea n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Commissione Europea il 13 novembre 2020).
Nello specifico, con la suddetta decisione, la Commissione ha autorizzato le ulteriori misure riguardanti il citato tax credit, che sono state apportate a seguito delle modifiche recate all'articolo 28 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) da parte del decreto legge n. 104/2020 (Decreto Agosto).
In particolare, al fine di contenere gli effetti negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono quindi entrate in vigore le seguenti novità:
l'estensione anche alle strutture termali del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
l’ampliamento della portata e dell'efficacia temporale del beneficio a favore delle imprese turistico recettive;
l’estensione del credito d’imposta locazioni e affitto d’azienda, per le imprese turistico ricettive, fino al 31 dicembre 2020;
l’aumento della misura del credito d’imposta al 50%, in caso di affitto d’azienda, per le strutture turistico-ricettive, con la precisazione che “qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti”;
la proroga, fino al 31 marzo 2021, della moratoria straordinaria per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore delle PMI del settore turistico.
Nella seconda risposta parlamentare, si è affrontato il tema degli aiuti destinati alle imprese colpite duramente dagli effetti della pandemia da COVID-19.
In particolare, è prevista per le imprese colpite dall’emergenza sanitaria l’esclusione dall’obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al 2020 (articolo 24 del DL 34/2020). Tale esclusione spetta, però, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
Il riconoscimento di tale beneficio è sottoposto al limite degli 800.000 per impresa secondo la nozione di «impresa unica» sostenuta dalla Commissione europea, ricavabile altresì dalla circolare del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio del 18 giugno 2020, che non consente di riferire la predetta con riferimento alla singola impresa, dovendosi invece considerare l'unità economica consistente nel gruppo di imprese soggetto a controllo giuridico o economico.
Quindi, in sede di risposta immediata da parte del Mef si è ribadito che:
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