Mediazione senza Irap
Pubblicato il 11 febbraio 2008
I giudici della Ctr Lombardia, con la sentenza 82/06/07, hanno esaminato il caso di una società di trasporto Lussemburghese che ha due sedi periferiche con funzioni secondarie in Italia. Per il Fisco tali sedi in Italia svolgono attività indipendenti e, quindi, devono essere considerate stabili organizzazioni autonome soggette all’Irap; mentre, la società sostiene che ogni attività intrapresa in dipendenza dell’attività della sede principale deve considerarsi come connessa. La Cassazione ricorda che l’articolo 5 del modello Ocse detta che deve essere esclusa la stabile organizzazione nei confronti dell’impresa non residente che esercita nel territorio dello Stato propria attività per mezzo di un raccomandatario con gestione commerciale dei mezzi di trasporto anche in via continuativa. Nel caso, dunque, ai fini Irap la società lussemburghese con rappresentanti in Italia non è assoggettabile in quanto non dotata di una stabile organizzazione.