Nell'ipotesi in cui il locatore ottenga un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti, spetta al conduttore che intenda farvi opposizione, tentare la mediazione ex art. 5 D.Lgs 28/2010, pena l'improcedibilità dell'opposizione medesima.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 24629 depositata il 3 dicembre 2015, confermando l'improcedibilità dell'opposizione del conduttore avverso l'ingiunzione per il pagamento dei canoni, stante la mancata attivazione, da parte di questi, del tentativo di mediazione obbligatorio.
Con l'occasione, la Suprema Corte ha ricordato come l'onere di esperire la mediazione sia da allocare presso la parte che ha interesse al processo e che ha il potere di iniziarlo.
Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione – come nel caso de quo – la difficoltà nell'individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica un'inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione.
Questo – deduce la Corte – può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale la parte sulla quale grava l'onere della mediazione.
In realtà – concludono gli ermellini – la soluzione da adottare è opposta, in quanto è l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, e cioè la soluzione più dispendiosa, per l'appunto osteggiata dal legislatore.
Ed è pertanto sull'opponente (nella specie, il conduttore) che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria, in quanto intende precludere la via breve per percorrere quella più lunga.
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