Mediazione. Linee interpretative del ministero Giustizia

Pubblicato il 03 dicembre 2013 Il Dipartimento per gli affari di giustizia-reparto mediazione del ministero della Giustizia ha diramato una circolare del 27 novembre 2013 con cui sono state fornite alcune linee interpretative e direttive in materia di mediazione alla luce delle novità introdotte, dei quesiti pervenuti e dei principali profili di incertezza applicativa posti all'attenzione degli uffici ministeriali medesimi.

Il primo profilo esaminato è quello concernente l'indennità dovuta per il primo incontro di mediazione e le spese di avvio del procedimento. In merito, gli addetti del ministero spiegano che nel termine “compenso” di cui all'art. 17 comma 5 ter del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non devono essere comprese le spese di avvio del procedimento. Ed infatti – si legge nel testo della circolare - “il riferimento al termine “compenso”, quale corrispettivo per una prestazione professionale svolta, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento unicamente a quella voce dell'indennità complessiva che riguarda le sole spese relative all'attività di mediazione vera e propria; mentre è rimasto fuori dall'ambito di applicazione il riferimento alle spese di avvio del procedimento che, pertanto, devono continuare ad essere corrisposte”. Ciò posto, le spese di avvio sono dovute da entrambe le parti comparse al primo incontro mentre nel caso in cui la parte invitante non sia comparsa al primo incontro, nessuna indennità può essere richiesta alla parte invitata che sia viceversa comparsa; oltre alle spese di avvio dovranno essere altresì corrisposte le spese vive documentate.

Per quel che concerne la mediazione obbligatoria disposta dal giudice, il dicastero spiega che la previsione di cui all'articolo 16 comma 4 lett. d) del Decreto ministeriale n. 180/2010 concernente la riduzione dell'importo massimo del compenso è da ritenere applicabile anche in tale ipotesi.

Circa il luogo di deposito della domanda di mediazione, inoltre, viene sottolineato come l'individuazione dell'organismo di mediazione competente a ricevere l'istanza va fatta tenuto conto del luogo ove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie; in ogni caso, è condizione necessaria che le suddette sedi siano state regolarmente comunicate all'amministrazione e siano state oggetto di provvedimento di iscrizione.

Con riferimento all'avvocato-mediatore viene precisato che lo stesso non può esercitare la funzione conciliativa al di fuori di un organismo di mediazione; l'assistenza obbligatoria del legale – viene altresì chiarito - si ha esclusivamente nelle ipotesi di cosiddetta mediazione obbligatoria ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa. Il dicastero precisa, infine, che il profilo sul quale sarà svolta l'attività di controllo è quello della verifica della insussistenza delle circostanze:
- che l'organismo di mediazione abbia sede presso lo studio di un avvocato, ovvero presso uno studio associato di avvocati;
- che lo studio di un avvocato abbia sede presso l'organismo di mediazione.
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