Con ordinanza del 18 maggio 2015, il Tribunale di Pavia, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto e disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ponendo l'onere di avvio a carico della parte opposta.
Nel disporre la mediazione, il Tribunale ha tuttavia precisato – in adesione a precedenti pronunce di merito – che la stessa non può considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare dei legali delle parti, atteso che il giudizio sulla mediabilità della controversia è stato già reso con il presente provvedimento.
Chiarito anche il ruolo del difensore durante la mediazione, posto che l'art. 5 D.Lgs 28/2010, sia al comma 1 che 2, fa esclusivo riferimento al concetto di assistenza e non di rappresentanza. Ciò presupponendo la dualità dei soggetti che compongono la parte di un procedimento di mediazione (assistito e difensore), in mancanza della quale possono derivarne conseguenze in ordine alle spese di giudizio, sino ad influire sulla stessa procedibilità della domanda giudiziale.
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