Mediazione Assenza ingiustificata

Pubblicato il 24 febbraio 2017

La mancata partecipazione della parte convocata al procedimento di mediazione (obbligatoria o demandata), senza che ricorra una valida giustificazione, costituisce condotta grave, poiché idonea a determinare l’introduzione di una procedura giudiziale (evitabile) in un contesto, quale quello italiano, saturo nei numeri e dilatato nella durata dei giudizi.

Quanto alla possibilità di valorizzare detta condotta nel successivo giudizio di merito, in sfavore della parte assente alla convocazione in mediazione, si ritiene di aderire a quel filone giurisprudenziale per cui, gli argomenti di prova che ne vengono desunti, possono costituire sia integrazione di prove già acquisite, sia anche unica e sufficiente fonte probatoria.

Sono questi i principi affermati dal Tribunale di Roma, in due sentenze depositate il 23 febbraio 2017, entrambe in materia di risarcimento danni, rispettivamente, per responsabilità medica ed a seguito di sinistro stradale.

Conseguenze “probatorie”

In particolare, quanto alla controversia sulla responsabilità medica, i giudici romani hanno ritenuto che la radicale assenza di partecipazione della Casa di cura convocata, senza giustificato motivo, alla mediazione demandata dal giudice ex artt. 8 comma 6 D.Lgs. n. 28/2000 e 116 c.p.c., abbia concorso, nell'instaurato giudizio di merito, a ritenere raggiunta la prova della sussistente responsabilità in capo alla stessa (con conseguente infondatezza della sua resistenza ad oltranza).

Condanna per lite temeraria

Va inoltre accolta la richiesta di condanna della struttura sanitaria ex art. 96 c.p.c., sebbene detta ultima norma non sia espressamente contemplata dal menzionato art. 8 D.Lgs. n. 28/2010.

Invero – conclude il Tribunale romano, sezione XIII° con sentenza del 23 febbraio 2017 – l’art. 96 c.p.c. è norma aperta, ossia di generale applicazione, senza che possa essere concettualmente ipotizzata, pena una grave aporia, un'interpretazione che ne condizioni il perimetro applicativo all'esistenza di una espressa previsione per singoli casi.

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