Mediazione civile e commerciale: la sua durata non rileva ai fini dell’equo indennizzo

Pubblicato il 21 ottobre 2009

Il Consiglio dei ministri in questi giorni è chiamato ad esaminare lo schema di decreto legislativo che prevede una alternativa stragiudiziale, ossia la mediazione, alle controversie civili e commerciali.

Una innovazione del provvedimento riguarda il periodo di durata della mediazione, non più di 4 mesi, che non sarà conteggiato nel calcolo relativo al legittimo indennizzo per l’eccessiva durata del processo (c.d. Legge Pinto).

Per quanto riguarda il meccanismo della mediazione, il Cdm punta a prevedere incentivi fiscali assieme a delle penalizzazioni. Il consesso dovrà decidere se andare verso una previsione di deducibilità oppure di credito di imposta per coloro che sceglieranno la strada alternativa alla lite. In ogni caso è assicurata l’esenzione totale per tutti i documenti, atti e provvedimenti del procedimento di mediazione.

Il decreto finale conterrà una norma secondo cui la parte che non aderisce alla proposta di conciliazione, quindi adisce il giudice e risulta vittoriosa con un provvedimento di contenuto uguale a quello rifiutato, non avrà diritto al risarcimento delle spese da parte del soccombente ed anzi dovrà risarcire le spese da questo sostenute.

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