Mediatori avvocati Annullate incompatibilità

Pubblicato il 02 aprile 2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, prima sezione, ha disposto l’annullamento dell’art. 6 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 139 del 4 agosto 2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 221 del 23 settembre 2014 - che ha inserito l’art. 14 bis nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 180 del 10 ottobre 2010 - nella parte in cui ha introdotto alcune ipotesi di incompatibilità e conflitti di interesse del mediatore, disponendo in particolare che “il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinnanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati, ovvero che esercitino la professione negli stessi locali".

Requisiti di incompatibilità, competenza dei singoli Organismi

In proposito – osserva il Collegio amministrativo – il D.Lgs 28/2010 disciplinante la mediazione, non conteneva alcuna delega alla potestà regolamentare ministeriale circa l’individuazione dei requisiti di imparzialità del singolo mediatore – quindi di incompatibilità e conflitto di interessi, come invece contenuti nell'impugnato art. 14 bis – facendosi rimando sul punto ai regolamenti dei singoli Organismi.

Infine, il fatto che la norma contestata sia rivolta a tutti i mediatori e non solo agli avvocati, non legittima la deroga ai limiti di cui all'art. 17 comma 3 Legge 400/1988 ma evidenzia, proprio per la sua generalità ed astrattezza, l’illogicità delle conseguenze specifiche nei confronti della categoria professionale in questione, qualificata da una norma primaria quale “mediatore di diritto”, laddove sussistono già le regolamentazioni dei singoli Organismi di mediazione di cui all’art. 62 codice deontologico, che comunque l’avvocato è tenuto ad osservare.

Per quanto detto, il Tar, con sentenza n. 3989 depositata il primo aprile 2016, accogliendo il ricorso, dispone l’espunzione dell’intero art. 14 bis dal testo del Dm. 180/2010. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy