Mediaconciliazione: la parola alla Corte di giustizia
Pubblicato il 13 settembre 2011
Il Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, con ordinanza del 16 agosto 2011, ha deferito alla Corte di Giustizia la questione della compatibilità della normativa italiana sulla mediazione obbligatoria rispetto alla direttiva europea 2008/52/CE.
I quesiti espressamente avanzati vertono sull'interpretazione di alcune disposizioni della
direttiva e sono volti a chiarire:
“
1) se gli artt. 3 e 4 della direttiva 2008/52/CE sull'efficacia e
competenza del mediatore possano interpretarsi nel senso di richiedere che il
mediatore sia dotato anche di competenze in campo giuridico e che la scelta del
mediatore da parte del responsabile dell'organismo debba avvenire in
considerazione delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali in
relazione alla materia oggetto di controversia;
2) se l'art. 1 della direttiva 2008/52/CE possa interpretarsi nel senso di
richiedere criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione che
mirino a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie ed a
promuovere la composizione amichevole delle medesime;
3) se l'art. 1 della direttiva 2008/52/CE sull'equilibrata relazione tra
mediazione e procedimento giudiziario, l'art. 3 lett. a), il considerando 10 ed il
considerando 13 della direttiva 2008/52/CE sull'assoluta centralità della volontà
delle parti nella gestione del procedimento di mediazione e nella decisione relativa
alla sua conclusione possano interpretarsi nel senso che, quando l'accordo
amichevole e spontaneo , il mediatore possa formulare una
proposta di conciliazione salvo che le parti non gli chiedano congiuntamente di
non farlo (poiché ritengono di dover porre fine al procedimento di mediazione)”.