Mediaconciliazione anche pubblica
Pubblicato il 15 agosto 2012
La mediaconciliazione è estesa alla pubblica amministrazione, ancorché per le sole controversie con oggetto la responsabilità per atti di natura non autoritativa.
A rappresentare l’organismo pubblico innanzi agli organismi di conciliazione - esperibile unicamente per risolvere liti tra privati o tra privati e pubbliche amministrazioni che agiscono «
iure privatorum» - sarà il dirigente dell'Ufficio competente in materia o un dipendente, non con qualifica dirigenziale, dotato di «comprovata e particolare competenza».
L'Avvocatura dello stato interverrà durante la conciliazione «solo in casi eccezionali, giustificati dalla particolare rilevanza della potenziale controversia», comunque «non sostituendo, ma affiancando il rappresentante dell'amministrazione».
L’organismo di mediazione di cui potrà avvalersi la p.a. dovrà essere il più economico ed occorrerà, a questo scopo, bandire una gara.
Questi, con altri, chiarimenti provengono dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 9 del 10 agosto 2012, emanata con esigenza di assicurare un'omogenea attuazione della mediazione civile e commerciale ad opera della p.a.