Anticipata da un comunicato stampa dello scorso 29 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 10 febbraio 2020, la corposa circolare che reca i primi chiarimenti in merito alla disciplina di recepimento della Direttiva DAC 6 - Direttiva (UE) 2018/822 del 25 maggio 2018, sulle disposizioni per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri.
Con la citata direttiva europea sono stati regolati gli obblighi di comunicazione delle operazioni internazionali potenzialmente pericolose, che sono stati attuati nel nostro ordinamento, in primo luogo, con il Dlgs n. 100/2020 e, successivamente, con il DM 17 novembre 2020 e il provvedimento agenziale n. 364425/2020 del 26/11/2020, con cui sono stati approvate modalità e termini di comunicazione.
La versione definitiva della circolare n. 2 del 10 febbraio 2021 ha tenuto conto dei contributi e delle osservazioni di professionisti e associazioni di categoria pervenuti durante la fase di consultazione sulla bozza del documento, che si è conclusa il 15 gennaio 2021.
Nel documento di prassi vengono definiti l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni, oltre che i criteri che rendono un meccanismo pericoloso e, quindi, soggetto all’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari o dei contribuenti.
La direttiva DAC 6 prevede l’obbligo per gli Stati Membri di scambiare in maniera automatica le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che attuano il meccanismo.
Lo scambio automatico di informazioni ha luogo entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre in cui le informazioni sono state comunicate all’Amministrazione.
Il primo scambio automatico, per effetto dell’opzione esercitata dall’Italia ai sensi della Direttiva 2020/876/UE, per affrontare l’urgente necessità di rinvio dei suddetti termini, a causa della pandemia di Covid-19, dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2021 e riguarderà:
i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, comunicati ordinariamente dai soggetti obbligati nel primo trimestre 2021;
i meccanismi transfrontalieri attuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, comunicati dai soggetti obbligati entro il 30 gennaio 2021;
i meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 (data di entrata in vigore della Direttiva DAC 6) e il 30 giugno 2020, comunicati dai soggetti obbligati entro il 28 febbraio 2021.
Il regime di comunicazione obbligatoria dei meccanismi transfrontalieri persegue un duplice obiettivo:
l’obiettivo di trasparenza che consente all’Amministrazione finanziaria di acquisire tempestivamente informazioni su operazioni potenzialmente irregolari sotto il profilo fiscale;
l’obiettivo di deterrenza nei confronti dei soggetti che, a vario titolo, strutturano, promuovono o favoriscono operazioni potenzialmente irregolari.
La circolare ricorda che sono tenuti alle suddette comunicazioni, oltre ai contribuenti e agli intermediari finanziari, anche i professionisti e le associazioni professionali che dovranno, entro il termine del 28/2/2021, effettuare la valutazione circa la sussistenza di meccanismi transfrontalieri riportabili in cui hanno agito come promotori o fornitori di servizi, per la clientela assistita.
La circolare attribuisce la qualifica di contribuente, in primo luogo, al soggetto che pone in essere il meccanismo transfrontaliero.
All’interno della categoria degli intermediari si individuano, invece, due figure distinte:
il “promotore” (promoter), cioè colui che è responsabile della elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione ai fini dell’attuazione di un meccanismo transfrontaliero da comunicare, o ne gestisce in autonomia l’intera attuazione;
il “fornitore di servizi" (service provider), cioè colui che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge una attività di assistenza o consulenza riguardo alla elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell’attuazione o gestione dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero.
Oggetto dell’obbligo di comunicazione sono in generale i meccanismi transfrontalieri connotati da elementi di pericolosità fiscale o potenzialmente idonei ad aggirare il funzionamento dello scambio automatico di informazione sui conti finanziari ovvero a consentire l’utilizzo di strutture offshore opache.
Il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi o “hallmarks”. Tali hallmarks indicano la presenza di un indice di rischio di elusione o evasione fiscale, che rende il meccanismo transfrontaliero “rilevante ai fini della comunicazione" all’Agenzia delle Entrate.
Spiega l’Agenzia nella circolare n. 2/E/2021 che è sufficiente che uno solo di essi sia soddisfatto affinché, al ricorrere delle altre condizioni, sorga l’obbligo di segnalazione.
Gli hallmarks possono essere generici o specifici.
Per le operazioni poste in essere dal periodo 25/6/2018-30/6./2020, dovrà essere presentata la comunicazione «una tantum» nel termine prima ricordato. La circolare evidenzia anche come tale comunicazione sia distinta da quella ordinaria che va, invece, effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Si ricorda, con riguardo alla prima comunicazione, che il precedente comunicato stampa dell'Agenzia datato 29/1/2021, ha disposto l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di ritardato invio della comunicazione di gennaio 2021, qualora effettuata entro il prossimo 28/2/2021.
Sempre sul piano delle sanzioni, viene riconosciuta la riduzione al 50% delle penalità in caso di comunicazione effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza, oltre alla possibilità di mitigare le sanzioni stesse attraverso il ravvedimento.
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