La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con circolare n. 26 del 12 ottobre 2015 ha fornito le indicazioni operative relative alle sanzioni modificate dall’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 e precisamente a:
Di particolare interesse è la parte relativa alla procedura di diffida per la maxisanzione in cui viene chiarito che il periodo minimo di 3 mesi di mantenimento in servizio del lavoratore va computato "al netto" del periodo di lavoro prestato "in nero", il quale dovrà comunque essere regolarizzato.
Quindi, in pratica, il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro "nero" mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l'adempimento alla diffida andrà "conteggiato" dalla data dell'accesso ispettivo.
Chiarisce la circolare che il Legislatore, in riferimento ad alcuni contenuti della diffida, ha fatto salva l'ipotesi in cui i lavoratori "risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo" a quello prestato “in nero”.
In tal caso, la diffida non dovrà avere ad oggetto la stipulazione del contratto secondo le tipologie previste dal Legislatore, né il conseguente mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi, ma esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro prestato in "nero".
Il datore di lavoro, quindi, dovrà dare dimostrazione della regolarizzazione del precedente periodo di occupazione irregolare, nel termine di 45 giorni dalla notifica della diffida:
Alla stessa maniera dovrà comportarsi il datore di lavoro nel caso in cui i lavoratori irregolarmente occupati non risultino più in forza al momento dell'accesso ispettivo, atteso che la disposizione limita la condizione del "mantenimento in servizio per almeno tre mesi" ai soli lavoratori irregolari "ancora in forza" al momento dell'accesso ispettivo.
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