Maxisanzione per lavoro autonomo riqualificato in lavoro subordinato

Pubblicato il 15 ottobre 2014 Con nota prot. 16920 del 9 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito posto da un suo Ufficio periferico, ha chiarito che in caso di riqualificazione, in sede ispettiva, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., la c.d. maxisanzione per il lavoro nero sarà applicabile qualora non sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria.

In realtà, con circolare n. 38/2010, il Ministero aveva già sostenuto che, in riferimento al lavoro autonomo occasionale, la maxisanzione andava irrogata dal personale ispettivo in assenza di documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto, quale la valida documentazione fiscale precedente all’accertamento.

Stante quanto sopra, precisa adesso la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, per “valida documentazione fiscale” idonea ad escludere l’applicazione della maxisanzione deve intendersi la documentazione fiscale obbligatoria prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento come:

- versamento delle ritenute d’acconto tramite F24;

- rilevazioni contabili;

- dichiarazione su mod. 770.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy