Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 814 del 15 gennaio 2009), il matrimonio concordatario può essere sciolto - tanto per la Chiesa quanto per lo Stato - quando i coniugi hanno rapporti protetti per non avere figli; e questo anche se la scelta è volta ad evitare il passaggio di una malattia contagiosa. Nella vicenda esaminata, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato da una danna contro la decisione della Corte d'Appello di Roma che aveva delibato la decisione di annullare il matrimonio, presa dal Tribunale Ecclesiastico del Lazio. La coppia, aveva deciso fin dall'inizio di avere rapporti protetti perché il marito era affetto da sindrome di Reiter. Per la Corte, anche se avere dei figli non è un dovere del matrimonio civile, questa causa di scioglimento, tipica del matrimonio ecclesiastico, può essere accettata in quanto non è contraria alle leggi italiane. Nella sentenza si legge, in proposito, “la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione della prole, quando tale intenzione sia accettata da entrambi i coniugi, non trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non include la procreazione tra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".