Con il messaggio 3 agosto 2020, n. 3030, l'Istituto previdenziale fornisce le istruzioni riferibili alla trattazione delle richieste di congedo di maternità e paternità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici autonome interessati dalla sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposte dai decreti legge n. 9/2020, n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020 adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nonostante la tutela della maternità e della paternità non possa solitamente essere riconosciuta al richiedente in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile, viene ritenuto opportuno, vista la situazione emergenziale che si sta ripercuotendo sul sistema economico nazionale, provvedere alla liquidazione delle relative indennità, per poi predisporre e attuare dei successivi controlli sul regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione.
Difatti il/la richiedente dovrà rilasciare una dichiarazione di responsabilità attraverso la quale attesta di essere in possesso dei requisiti necessari per usufruire della sospensione contributiva ai sensi della normativa vigente. Al termine del periodo di sospensione, il soggetto beneficiario delle sopracitate indennità dovrà, comunque, regolarizzare la propria posizione contributiva. In caso di inadempienza le Strutture territoriali competenti attueranno il recupero degli importi erogati indebitamente. Quanto fin’ora espresso non si applica ai lavoratori autonomi agricoli, difatti, i decreti-legge sopra citati non afferiscono alle scadenze legali ordinarie dei versamenti di tale tipologia di lavoratori.
Sull’ Intranet, nell’area “Prestazioni a sostegno del reddito”, è disponibile l’applicazione “Gestione Maternità” che permette di indicare la regolare contribuzione per il periodo di congedo di maternità dei lavoratori autonomi. L’operatore della struttura territoriale competente, per accogliere la pratica di congedo di maternità per gli Artigiani e i Commercianti che beneficiano del periodo di sospensione dall’obbligo di versamento contributivo, dovrà indicare “SI” nell’apposito campo. Per una successiva verifica della regolarizzazione della propria posizione contributiva sarà possibile utilizzare la voce “Liste a richiesta - Pratiche per stato” inserendo il periodo di interesse nel pannello di "Ricerca avanzata".
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