La fruizione del congedo di maternità/paternità non pregiudica l’importo della pensione: lo chiarisce l’Inps, con messaggio n. 1215 dello scorso 29 marzo (non pubblicato sul sito istituzionale), recependo quanto chiarito dal Ministero del lavoro.
In materia di accredito dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti iscritti presso l’AGO vige il cosiddetto “principio della contrazione” (art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983) a norma del quale, in caso di retribuzione settimanale imponibile inferiore al 40% del trattamento minimo mensile nel FPLD (227,18 € a settimana per il 2023), viene riconosciuto l'accredito di un numero di settimane di contributi inferiore a quelle lavorate.
Le settimane riconosciute ai fini del diritto a pensione vengono quindi proporzionalmente ridotte in funzione della retribuzione percepita.
Tale criterio non si applica ai lavoratori domestici, agli operai agricoli, agli apprendisti, ai periodi contributivi per servizio militare o equiparato e ai dipendenti del pubblico impiego.
In caso di periodi lavorativi coperti da contribuzione figurativa per maternità/paternità, invece, l’accredito dei contributi avviene senza verifica del minimale contributivo; tale principio vale per i congedi fruiti in costanza e al di fuori del rapporto di lavoro anche prima del Tu maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
L’Istituto, chiarendo che la tutela costituzionale riconosciuta alla maternità comporta che il principio della contrazione sia escluso anche per il congedo parentale, precisa che il sistema UNICARPE è stato aggiornato per la gestione ed elaborazione del conto assicurativo e che i seguenti eventi riconducibili nell’alveo della maternità e paternità continuano invece a essere sottoposti al controllo del minimale:
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