Maternità, pensione piena anche con contributi figurativi

Pubblicato il 11 aprile 2023

La fruizione del congedo di maternità/paternità non pregiudica l’importo della pensione: lo chiarisce l’Inps, con messaggio n. 1215 dello scorso 29 marzo (non pubblicato sul sito istituzionale), recependo quanto chiarito dal Ministero del lavoro.

Contributi figurativi, il principio della contrazione

In materia di accredito dei contributi a favore dei lavoratori dipendenti iscritti presso l’AGO vige il cosiddetto “principio della contrazione” (art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983) a norma del quale, in caso di retribuzione settimanale imponibile inferiore al 40% del trattamento minimo mensile nel FPLD (227,18 € a settimana per il 2023), viene riconosciuto l'accredito di un numero di settimane di contributi inferiore a quelle lavorate.

Le settimane riconosciute ai fini del diritto a pensione vengono quindi proporzionalmente ridotte in funzione della retribuzione percepita.

Tale criterio non si applica ai lavoratori domestici, agli operai agricoli, agli apprendisti, ai periodi contributivi per servizio militare o equiparato e ai dipendenti del pubblico impiego.

Maternità, accredito dei contributi

In caso di periodi lavorativi coperti da contribuzione figurativa per maternità/paternità, invece, l’accredito dei contributi avviene senza verifica del minimale contributivo; tale principio vale per i congedi fruiti in costanza e al di fuori del rapporto di lavoro anche prima del Tu maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

L’Istituto, chiarendo che la tutela costituzionale riconosciuta alla maternità comporta che il principio della contrazione sia escluso anche per il congedo parentale, precisa che il sistema UNICARPE è stato aggiornato per la gestione ed elaborazione del conto assicurativo e che i seguenti eventi riconducibili nell’alveo della maternità e paternità continuano invece a essere sottoposti al controllo del minimale:

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