Per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS (sia parasubordinati che liberi professionisti), l’indennità di maternità o paternità non è più condizionata dalla presenza del requisito contributivo di tre mensilità, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, bensì dall’attribuzione di una sola mensilità della contribuzione dovuta alla predetta Gestione. Dunque sono indennizzabili, sulla base dell’unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019.
Con la circolare n. 71 del 3 giugno 2020, l’INPS spiega gli effetti della novità introdotta all’art. 1, co. 1, lett. b) dal D.L. n. 101/2019 (cd. “D.L. tutela lavoro e crisi aziendali”).
Il menzionato decreto legge ha modificato il requisito contributivo necessario per l’accesso alle tutele della maternità per le lavoratrici e i lavoratori non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Nello specifico, la norma dispone che l’indennità di maternità o paternità e il congedo parentale siano corrisposti a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino accreditati alla Gestione separata contributi pari ad una mensilità nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. In precedenza, il requisito utile era pari a tre mensilità di contribuzione.
Nonostante sia variato il requisito contributivo, resta comunque immutato:
La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali. Inoltre, si ricorda che l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità degli iscritti alla Gestione separata non è più condizionata all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.
La novità legislativa su illustrata produce conseguenze anche sul requisito contributivo per la fruizione del congedo parentale. In particolare:
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